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Roma, 1 agosto 2016

 

Circolare n. 136/2016

 

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione pedaggi 2015 – Riapertura termini – Delibera C.C.A.A. n.7/2016 su G.U. n.175 del 28.7.2016.

 

Il Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha deliberato la riapertura dei termini per le domande di riduzione dei pedaggi autostradali 2015, dal momento che alla scadenza prevista risultavano pervenute solo 160 richieste, pari a circa il 28 per cento in meno rispetto alle domande del 2014.

 

Da quest’anno, com’è noto, è debuttata una nuova procedura di richiesta on line. In particolare la domanda vera e propria deve essere preceduta dalla prenotazione, una fase che consente all’Albo di effettuare un preventivo controllo sui veicoli che hanno effettuato i transiti autostradali di cui si chiede la riduzione. Il controllo consiste nell’accertamento, tramite il database del CED della Motorizzazione, della corrispondenza tra targa e classe ecologica del mezzo, nonché della disponibilità del mezzo stesso in capo a soggetti aventi diritto al beneficio, ossia autotrasportatori merci in conto terzi e in conto proprio.

 

Con la riapertura dei termini sarà consentita la prenotazione fino alle ore 14,00 di venerdì 5 agosto. A tal fine è necessario compilare un apposito file disponibile nell’appendice del Manuale d’Uso da scaricare all’indirizzo:

www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi

e inviarlo con PEC a: albo.autotrasporto@pec.mit.it (oggetto ”Prenotazione della domanda di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della Delibera n.7/2016”).

 

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14,00 del 9 settembre 2016 (in precedenza era stata prevista la scadenza del 31 agosto) e sarà consentita solo dopo che l’Albo avrà comunicato il buon esito della prenotazione.

 

La domanda da presentare entro il 9 settembre non è peraltro quella definitiva, ma è una pre-domanda che si perfeziona scambiando i dati con il Sistema. In particolare occorre effettuare un primo invio di un file con le informazioni relative ai veicoli (targa, classe ecologica e per i veicoli comunitari  indicazione che l’immatricolazione è avvenuta in uno Stato Membro).

 

A partire dal 24 agosto il Sistema risponderà a ciascun richiedente inviando una lista con le eventuali anomalie (targhe mal digitate, targhe che non risultano nel CED della Motorizzazione abbinate a soggetti aventi diritto al beneficio). I richiedenti dovranno a questo punto correggere il file precedentemente inviato, nonché la lista con le anomalie ricevuta dal Sistema.

 

Questa fase di correzione potrà essere ripetuta più volte, fino ad ottenere un elenco di mezzi definitivo e verificato dal Sistema. Tale file, che costituisce la vera e propria domanda di riduzione, dovrà essere firmato digitalmente e trasmesso entro e non oltre le ore 17,00 del 26 settembre 2016, pena l’esclusione dal diritto alle riduzioni.

 

Ricapitolando le scadenze delle varie fasi sono le seguenti:

 

ore 14,00 di venerdì 5 agosto: Prenotazione

ore 14,00 di venerdì 9 settembre: Pre-domanda

ore 17,00 di lunedì 26 settembre: Domanda con firma digitale

 

Tutta la procedura è descritta nel Manuale d’Uso che sarà peraltro aggiornato non prima del 23 agosto 2016.

 

Si rammenta che l’ammontare minimo di spesa per pedaggi autostradali 2015 che consente di presentare la domanda è di 200 mila euro. Nel caso di cooperative e consorzi valgono i transiti fatturati globalmente all’ente.

 

Rilevano i transiti effettuati con furgoni, autocarri e complessi (categorie autostradali B 3, 4 e 5) di classe ecologica Euro 3 e superiori. La riduzione va da un minimo del 2,16 per cento (per un veicolo Euro 3 che abbia effettuato transiti per una spesa da 200 a 400 mila euro), fino ad un massimo del 32,5 per cento (per un veicolo Euro 6 che abbia effettuato transiti per oltre 2 milioni di euro). I transiti effettuati nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita dall’autostrada tra le 2,00 e le 6,00) danno diritto ad un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re n.116/2016

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.175 del 28.7.2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 22 luglio 2016 

Modifiche ed integrazioni alla delibera 6/2016  del  15  giugno  2016

recante «Disposizioni relative alla riduzione compensata dei  pedaggi

autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015». (Delibera  n.

7). (16A05531)

 

                            IL PRESIDENTE

             del Comitato centrale per l'Albo nazionale

                 delle persone fisiche e giuridiche

                   che esercitano l'autotrasporto

                     di cose per conto di terzi

 

  Vista la delibera n. 6 del 15 giugno 2016 del Comitato centrale per

l'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche  che  esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi,  contenente  disposizioni

relative alla riduzione compensata dei  pedaggi  autostradali  per  i

transiti effettuati nell'anno 2015;

  Visti in particolare i paragrafi 13 e 16 della  piu'  volte  citata

delibera, ai sensi dei quali si  e'  disposto  che  la  procedura  si

articola in due fasi:

    - Fase 1 (dalle ore 9,00 del 22 giugno  alle  ore  14,00  del  13

luglio 2016) Prenotazione della domanda, finalizzata  all'inserimento

dei dati identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente

rilasciato dal soggetto gestore del servizio di telepedaggio;

    - Fase 2 (dalle ore 9,00 del 21 luglio  alle  ore  14,00  del  31

agosto 2016) Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento

dei predetti codice cliente con i codici supporto di rilevazione  dei

transiti con i veicoli utilizzati per i transiti,

e che i  predetti  termini  sono  posti  a  pena  di  esclusione  dal

beneficio;

  Ritenuto che alla predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo

per la effettuare la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per

procedere alla presentazione  della  domanda  (fase  2)  -  risultano

pervenute n. 160 prenotazioni;

  Considerato che, premesso quanto su esposto, risultavano allo stato

presentate domande pari a circa il 28%  in  meno  rispetto  a  quelle

presentate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i

transiti effettuati nell'anno 2014, pari a n. 220 e  che  tale  dato,

oltre  a  manifestarsi  come  anomalo,  non  soddisfa  pienamente  le

finalita' alle quali la normativa di settore e' preordinata,  nonche'

la specifica missione istituzionale del Comitato  centrale  dell'Albo

nazionale persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto

di cose per conto di terzi in materia;

  Ritenuto quindi, stante anche le innovazioni procedurali  messe  in

campo,  opportuno  consentire   una   riapertura   dei   termini   di

prenotazione della domanda (fase 1) per garantire un maggiore livello

di fruizione del diritto;

  Ritenuto altresi' opportuno, per le prenotazioni delle domande  che

saranno cosi' acquisite, attivare procedure informatiche  diverse  da

quelle di cui alla delibera n. 6/2016, si'  da  non  interrompere  il

procedimento avviato con riferimento alle  prenotazioni  puntualmente

effettuate entro la data del 13 luglio 2016,  al  fine  di  garantire

comunque tempi di completamento delle  procedure  informatiche  utili

alla  tempestiva  conclusione  dell'intera  procedura  di   riduzione

compensata  dei  pedaggi  autostradali  per  i  transiti   effettuati

nell'anno 2015;

  Visto inoltre il paragrafo 14 della predetta delibera con il quale,

tra l'altro, si prevede che la veridicita' dei  dati  dichiarati  dai

richiedenti e'  verificata  -  quanto  ai  veicoli  -  attraverso  il

collegamento con il CED della motorizzazione;

  Considerato che, definita la prima fase  e  prima  di  iniziare  la

seconda, la procedura  informatica  provvede  ad  incrociare  i  dati

anagrafici acquisiti al  database  del  portale  dell'Albo  nazionale

degli autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con  i

dati relativi ai veicoli  disponibili  nel  database  del  CED  della

motorizzazione, al fine di operare un effettivo preventivo  controllo

sulla  veridicita'  dei  dati  che  saranno  acquisiti  in  sede   di

presentazione  delle  domande  -  fase  2;  tale  controllo   e'   in

particolare finalizzato ad accertare la corrispondenza  tra  targa  e

classe  ecologica  dichiarata  per  ciascun   veicolo,   nonche'   la

disponibilita'  dello  stesso  in  capo  ad  un  soggetto   esercente

attivita' di autotrasporto di cose in conto proprio e in conto terzi;

  Considerato che il medesimo controllo, con procedura di verifica  a

campione, sara' anche effettuato sui veicoli dichiarati, in  sede  di

presentazione della domanda,  da  parte  di  imprese  o  consorzi  di

imprese di nazionalita' estera, non  facenti  parte  di  cooperative,

consorzi e societa' consortili aventi sede nel territorio italiano, i

quali, giusta disposizione  di  cui  al  paragrafo  14  della  citata

delibera n. 6/2016, a tal  fine  sono  tenuti  -  entro  la  data  di

scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  stesse -  ad

inviare  all'indirizzo   pec   albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it   le

relative carte di circolazione;

  Ritenuto  che  nel  parco  veicolare  dichiarato  ai   fini   della

presentazione delle domande possono essere veicoli per i  quali,  nel

data base del CED della motorizzazione, non risulti emessa  carta  di

circolazione a nome di un soggetto esercente la predetta attivita' di

autotrasporto di cose per il  quale  sia  stata  presentata  -  anche

attraverso una cooperativa, un consorzio o una societa' consortile  -

domanda di riduzione compensata dei pedaggi, ne'  tale  nome  risulti

nelle «note descrittive» in ragione di usufrutto, vendita  con  patto

di riservato dominio o locazione finanziaria, ai sensi  dell'art.  93

cds;

  Ritenuto indispensabile, per il buon esito dei controlli  predetti,

prevedere - dopo l'inserimento  delle  domande  e  prima  della  loro

definizione con la firma digitale - un sub  procedimento  informatico

di  verifica  dei  dati  relativi  ai  suddetti  veicoli,  inteso  ad

acquisire,  dai   soggetti   che   hanno   presentato   la   domanda,

l'informazione relativa all'eventuale disponibilita' dei  piu'  volte

citati veicoli ad un titolo diverso da quelli  contemplati  ai  sensi

dell'art. 93 cds, ovvero detenuti nelle  more  degli  adempimenti  da

parte degli Uffici della motorizzazione civile relativi all'emissione

della carta di circolazione;

  Considerato  che  l'espletamento  di  tale   subprocedimento   deve

avvenire  in  tempi  compatibili  con   la   tempestiva   conclusione

dell'intera   procedura   di   riduzione   compensata   dei   pedaggi

autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2015;

  Considerato, quindi, che anche con riferimento alla predetta fase 2

occorre ridefinire i termini e  le  modalita'  per  la  presentazione

delle domande e della relativa documentazione,

a parziale modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del

15 giugno 2016;

 

                              Delibera:

 

  1. Per le ragioni di cui in premessa sono eccezionalmente  riaperti

i termini di prenotazione delle domande di riduzione  compensata  dei

pedaggi per i transiti autostradali effettuati nel 2015  a  far  data

dalle ore 9,00 del 28 luglio 2016 ed entro e non oltre le  ore  14,00

del 5 agosto 2016.

    1.1  Le  prenotazioni  dovranno  essere   effettuate   compilando

apposito file excel acquisibile dall' appendice del manuale d'uso che

e'           rinvenibile            all'indirizzo            internet

www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi e

successivamente, fermo restando il predetto termine delle  ore  14,00

del   5   agosto   2016,   inviate   con   al   seguente    indirizzo

albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it,  con  PEC  dal  seguente  oggetto:

«Prenotazione della  domanda  di  riduzione  compensata  dei  pedaggi

autostradali 2015 ai sensi della delibera n. 7/2016».

    1.2 I dati cosi' acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti

nel sistema al fine di consentire, successivamente, la  presentazione

della domanda secondo le modalita' di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della

presente delibera. Il sistema consentira' di  presentare  la  domanda

solo dopo che questo Comitato  centrale  avra'  comunicato,  con  pec

dall'indirizzo albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della

prenotazione.

  2. Il paragrafo 13 lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del  15

maggio 2016 e' cosi' modificato:

    «b) fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:

      - all'abbinamento dei codici cliente con i codici  supporto  di

rilevazione dei transiti e con i dati relativi ai veicoli a tal  fine

utilizzati;

      - alla verifica, con riferimento  a  ciascun  veicolo  indicato

nella domanda, della corrispondenza  tra  targa  e  classe  ecologica

dichiarata, nonche'  dell'esistenza  di  una  carta  di  circolazione

emessa in favore di un soggetto esercente attivita' di  autotrasporto

di cose in conto proprio e in conto terzi, a  titolo  di  proprieta',

usufrutto,  vendita  con  patto  di  riservato  dominio  o  locazione

finanziaria;

      - all'acquisizione, presso il soggetto  che  ha  presentato  la

domanda,  della  dichiarazione  relativa  all'essere  il  veicolo  in

disponibilita' presso un'impresa esercente autotrasporto di  cose  in

conto proprio o terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla

carta di circolazione, ovvero detenuto nelle more  degli  adempimenti

da  parte  degli  uffici   della   motorizzazione   civile   relativi

all'emissione della carta di circolazione.».

  3. Al penultimo capoverso della  deliberazione  n.  6/2016  del  15

maggio  2016,  erroneamente  rinumerato  come  paragrafo  16,  e   da

intendersi come paragrafo 17,  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla

seguente:

    «b) fase 2 (valida per tutti  coloro  che,  a  qualunque  titolo,

abbiano effettuato la prenotazione): dalle ore 9,00 del 21  luglio  e

fino  alle  ore   14,00   del   9   settembre   2016,   limitatamente

all'abbinamento  dei  codici  cliente  con  i  codici   supporto   di

rilevazione dei transiti e con le informazioni relative ai veicoli  a

tal fine utilizzati. In tale sede  sara'  possibile  evidenziare  con

apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli immatricolati  in

altro  Stato  membro  dell'Unione  europea.  A  conclusione  di  tali

operazioni non deve essere apposta la firma digitale.  Per  espletare

questa attivita' il sistema mette a disposizione un file  in  formato

access  che  permettera'  di  inserire   in   modo   strutturato   le

informazioni  prima  descritte;  in  questa  prima   fase   l'analoga

funzionalita' di inserimento puntuale on-line e' disabilitata.

    3.1  A  far  data  dal  24  agosto  2016  il   sistema   rendera'

progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato  la

domanda una lista indicante:

    - eventuali targhe che saranno state erroneamente digitate;

    - i numeri di targa di veicoli  immatricolati  in  Italia  per  i

quali non e' stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della

motorizzazione una carta di circolazione intestata all'impresa o alla

cooperativa, al consorzio o alla societa' consortile  ovvero,  infine

ad imprese riconducibili ad alcuno dei predetti  raggruppamenti,  per

le quali sia stata presentata domanda.

  La  lista  sopra  descritta  sara'  resa   disponibile   attraverso

opportuna funzionalita'; inoltre il sistema offrira' la  possibilita'

di scaricare le medesime informazioni in formato excel.

    3.2 Il soggetto che ha presentato la domanda dovra' provvedere a:

    - correggere targhe eventualmente digitate in modo errato, oppure

a

    - indicare se il veicolo afferisce comunque  al  parco  veicolare

dell'impresa o della cooperativa,  del  consorzio  o  della  societa'

consortile - o di una  delle  imprese  riconducibili  ad  alcuno  dei

predetti raggruppamenti - ad un titolo  diverso  da  quelli  previsti

dall'art. 93 cds ovvero, infine, se il veicolo e' detenuto nelle more

degli adempimenti da parte degli uffici della  motorizzazione  civile

relativi all'emissione della carta di circolazione.

  A tal fine si dovra' operare tanto nel file precedentemente inviato

quanto attraverso la funzionalita'  riportata  al  punto  3.1,  nella

quale verra' offerta la possibilita'  di  gestire  tali  segnalazioni

attraverso  un'interfaccia  in  cui  l'utente  dovra'   indicare   la

motivazione specifica per cui  un  dato  veicolo  afferisce,  per  le

ragioni  suddette,  al   parco   veicolare   dell'impresa   o   della

cooperativa, del consorzio o della societa'  consortile -  o  di  una

delle imprese riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.

  Terminate le operazioni di cui al punto  3.2,  il  file  aggiornato

dovra' essere restituito al sistema informatico del Portale dell'Albo

tramite apposita funzione, ancora non firmato digitalmente.

  Il sistema verifichera' quindi il file restituito e, se  del  caso,

potra'  segnalare  la  necessita'   di   ulteriori   correzioni   e/o

informazioni, con le medesime modalita' di cui al punto  3.2.  Si  fa

presente che eventuali segnalazioni non accettate  e  valorizzate  ai

sensi della procedura indicata sub punto 3.2  in  tale  fase  saranno

scartate e dunque non saranno  riproposte.  Durante  questa  fase  di

scambio di file ancora non dovra' essere apposta la firma digitale.

  La predetta procedura terminera', entro e non oltre la data del  22

settembre 2016, con la restituzione da parte del sistema  informatico

dell'Albo di un file che non presenta piu' segnalazioni.

  Tale file dovra' essere firmato digitalmente, secondo le  modalita'

di cui al paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016  del  15  giugno

2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di esclusione dal

diritto.

  4. Entro la data del 23  agosto  2016  il  manuale  d'uso,  che  e'

rinvenibile                  all'indirizzo                   internet

www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi

sara'  aggiornato  con  le  istruzioni  coerenti  con  le   modifiche

procedurali introdotte dal punto 3 della presente delibera.

  5. La presente delibera,  assunta  per  motivi  di  urgenza,  sara'

sottoposta a ratifica da parte  del  Comitato  centrale  nella  prima

seduta utile.

  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua

pubblicazione.

    Roma, 22 luglio 2016

 

                                             Il presidente: Di Matteo