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Roma, 1 agosto 2016
Circolare n. 136/2016
Oggetto: Autotrasporto – Riduzione pedaggi
2015 – Riapertura termini – Delibera C.C.A.A.
n.7/2016 su G.U. n.175 del 28.7.2016.
Il
Comitato Centrale dell’Albo Autotrasportatori ha deliberato la riapertura dei
termini per le domande di riduzione dei pedaggi autostradali 2015, dal momento
che alla scadenza prevista risultavano pervenute solo 160 richieste, pari a
circa il 28 per cento in meno rispetto alle domande del 2014.
Da
quest’anno, com’è noto, è debuttata una nuova procedura di richiesta on line.
In particolare la domanda vera e propria deve essere preceduta dalla
prenotazione, una fase che consente all’Albo di effettuare un preventivo
controllo sui veicoli che hanno effettuato i transiti autostradali di cui si
chiede la riduzione. Il controllo consiste nell’accertamento, tramite il
database del CED della Motorizzazione, della corrispondenza tra targa e classe
ecologica del mezzo, nonché della disponibilità del mezzo stesso in capo a
soggetti aventi diritto al beneficio, ossia autotrasportatori merci in conto
terzi e in conto proprio.
Con la
riapertura dei termini sarà consentita la prenotazione fino alle ore 14,00 di
venerdì 5 agosto. A tal fine è necessario compilare un apposito file disponibile
nell’appendice del Manuale d’Uso da scaricare all’indirizzo:
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
e inviarlo con PEC a: albo.autotrasporto@pec.mit.it (oggetto ”Prenotazione della domanda di riduzione
compensata dei pedaggi autostradali 2015 ai sensi della Delibera n.7/2016”).
La presentazione
della domanda dovrà avvenire entro e non oltre le ore 14,00 del 9 settembre
2016 (in precedenza era stata prevista la scadenza del 31 agosto) e sarà
consentita solo dopo che l’Albo avrà comunicato il buon esito della
prenotazione.
La domanda
da presentare entro il 9 settembre non è peraltro quella definitiva, ma è una pre-domanda che si perfeziona scambiando i dati con il
Sistema. In particolare occorre effettuare un primo invio di un file con le
informazioni relative ai veicoli (targa, classe ecologica e per i veicoli comunitari indicazione
che l’immatricolazione è avvenuta in uno Stato Membro).
A
partire dal 24 agosto il Sistema risponderà a ciascun richiedente inviando una
lista con le eventuali anomalie (targhe mal digitate, targhe che non risultano
nel CED della Motorizzazione abbinate a soggetti aventi diritto al beneficio).
I richiedenti dovranno a questo punto correggere il file precedentemente
inviato, nonché la lista con le anomalie ricevuta dal Sistema.
Questa
fase di correzione potrà essere ripetuta più volte, fino ad ottenere un elenco
di mezzi definitivo e verificato dal Sistema. Tale file, che costituisce la
vera e propria domanda di riduzione, dovrà essere firmato digitalmente e
trasmesso entro e non oltre le ore 17,00 del 26 settembre 2016, pena
l’esclusione dal diritto alle riduzioni.
Ricapitolando
le scadenze delle varie fasi sono le seguenti:
ore 14,00 di venerdì 5
agosto: Prenotazione
ore 14,00 di venerdì 9
settembre: Pre-domanda
ore 17,00 di lunedì 26
settembre: Domanda con firma digitale
Tutta
la procedura è descritta nel Manuale d’Uso che sarà peraltro aggiornato non
prima del 23 agosto 2016.
Si
rammenta che l’ammontare minimo di spesa per pedaggi autostradali 2015 che
consente di presentare la domanda è di 200 mila euro. Nel caso di cooperative e
consorzi valgono i transiti fatturati globalmente all’ente.
Rilevano
i transiti effettuati con furgoni, autocarri e complessi (categorie
autostradali B 3, 4 e 5) di classe ecologica Euro 3 e superiori. La riduzione
va da un minimo del 2,16 per cento (per un veicolo Euro 3 che abbia effettuato
transiti per una spesa da 200 a 400 mila euro), fino ad un massimo del 32,5 per
cento (per un veicolo Euro 6 che abbia effettuato transiti per oltre 2 milioni
di euro). I transiti effettuati nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra
le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita dall’autostrada tra le 2,00 e le 6,00) danno
diritto ad un’ulteriore riduzione del 10 per cento.
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re
n.116/2016
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Responsabile di Area |
Allegato
uno |
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D/d |
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o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla
Confetra. |
G.U. n.175 del 28.7.2016
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 22 luglio 2016
Modifiche ed integrazioni
alla delibera 6/2016
del 15 giugno
2016
recante «Disposizioni relative alla
riduzione compensata dei pedaggi
autostradali per i transiti effettuati
nell'anno 2015». (Delibera
n.
7). (16A05531)
IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto di terzi
Vista la delibera n. 6
del 15 giugno 2016 del Comitato centrale per
l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi,
contenente disposizioni
relative alla riduzione
compensata dei pedaggi autostradali
per i
transiti effettuati
nell'anno 2015;
Visti in particolare i
paragrafi 13 e 16 della
piu' volte
citata
delibera, ai sensi dei
quali si e' disposto
che la procedura
si
articola in due fasi:
- Fase 1 (dalle ore
9,00 del 22 giugno
alle ore 14,00
del 13
luglio 2016)
Prenotazione della domanda, finalizzata
all'inserimento
dei dati
identificativi del soggetto richiedente e del codice cliente
rilasciato dal soggetto
gestore del servizio di telepedaggio;
- Fase 2 (dalle ore
9,00 del 21 luglio
alle ore 14,00
del 31
agosto 2016)
Presentazione della domanda, finalizzata all'abbinamento
dei predetti
codice cliente con i codici supporto di rilevazione dei
transiti con i veicoli
utilizzati per i transiti,
e che i predetti
termini sono posti
a pena di
esclusione dal
beneficio;
Ritenuto che alla
predetta data del 13 luglio 2016 - termine ultimo
per la effettuare
la prenotazione (fase 1), condizione essenziale per
procedere alla
presentazione della domanda
(fase 2) -
risultano
pervenute n. 160
prenotazioni;
Considerato che,
premesso quanto su esposto, risultavano allo stato
presentate domande pari a
circa il 28% in meno
rispetto a quelle
presentate per la
riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i
transiti effettuati
nell'anno 2014, pari a n. 220 e che tale
dato,
oltre a manifestarsi come
anomalo, non soddisfa
pienamente le
finalita' alle quali la normativa di
settore e' preordinata, nonche'
la specifica
missione istituzionale del Comitato
centrale dell'Albo
nazionale persone
fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto
di cose per conto
di terzi in materia;
Ritenuto quindi, stante
anche le innovazioni procedurali messe
in
campo,
opportuno consentire
una riapertura dei
termini di
prenotazione della domanda
(fase 1) per garantire un maggiore livello
di fruizione del
diritto;
Ritenuto altresi' opportuno, per le prenotazioni delle domande che
saranno cosi' acquisite, attivare procedure informatiche diverse
da
quelle di cui alla
delibera n. 6/2016, si' da
non interrompere il
procedimento avviato con
riferimento alle prenotazioni puntualmente
effettuate entro la data
del 13 luglio 2016, al fine
di garantire
comunque tempi di completamento
delle procedure informatiche
utili
alla
tempestiva conclusione
dell'intera procedura di
riduzione
compensata
dei pedaggi
autostradali per i
transiti effettuati
nell'anno 2015;
Visto inoltre il
paragrafo 14 della predetta delibera con il quale,
tra l'altro, si
prevede che la veridicita' dei dati
dichiarati dai
richiedenti e' verificata -
quanto ai veicoli
- attraverso il
collegamento con il CED
della motorizzazione;
Considerato che,
definita la prima fase
e prima di
iniziare la
seconda, la
procedura informatica provvede
ad incrociare i dati
anagrafici acquisiti
al database del
portale dell'Albo nazionale
degli
autotrasportatori (attraverso la prenotazione - fase 1), con i
dati relativi ai
veicoli disponibili nel
database del CED
della
motorizzazione, al fine di
operare un effettivo preventivo
controllo
sulla veridicita' dei
dati che saranno
acquisiti in sede
di
presentazione
delle domande
- fase 2;
tale controllo e' in
particolare finalizzato ad
accertare la corrispondenza tra targa
e
classe
ecologica dichiarata
per ciascun veicolo,
nonche'
la
disponibilita' dello
stesso in capo
ad un soggetto
esercente
attivita' di autotrasporto di cose in
conto proprio e in conto terzi;
Considerato che il
medesimo controllo, con procedura di verifica a
campione, sara' anche effettuato sui veicoli dichiarati, in sede
di
presentazione della
domanda, da parte
di imprese o
consorzi di
imprese di nazionalita' estera, non
facenti parte di
cooperative,
consorzi e societa' consortili aventi sede nel territorio italiano, i
quali, giusta
disposizione di cui
al paragrafo 14
della citata
delibera n. 6/2016, a
tal fine
sono tenuti -
entro la data
di
scadenza del
termine di presentazione
delle domande stesse -
ad
inviare
all'indirizzo pec
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it
le
relative carte di
circolazione;
Ritenuto che
nel parco veicolare
dichiarato ai fini
della
presentazione delle domande
possono essere veicoli per i quali, nel
data base del CED
della motorizzazione, non risulti emessa
carta di
circolazione a nome di un
soggetto esercente la predetta attivita' di
autotrasporto di cose per
il quale
sia stata presentata
- anche
attraverso una
cooperativa, un consorzio o una societa'
consortile -
domanda di riduzione
compensata dei pedaggi, ne' tale nome
risulti
nelle «note
descrittive» in ragione di usufrutto, vendita
con patto
di riservato
dominio o locazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 93
cds;
Ritenuto indispensabile,
per il buon esito dei controlli predetti,
prevedere - dopo
l'inserimento delle domande
e prima della
loro
definizione con la firma
digitale - un sub procedimento informatico
di verifica dei dati
relativi ai suddetti
veicoli, inteso ad
acquisire,
dai soggetti
che hanno presentato
la domanda,
l'informazione relativa
all'eventuale disponibilita' dei piu' volte
citati veicoli ad un
titolo diverso da quelli
contemplati ai sensi
dell'art. 93 cds, ovvero detenuti nelle more degli
adempimenti da
parte degli Uffici
della motorizzazione civile relativi all'emissione
della carta di
circolazione;
Considerato che
l'espletamento di tale
subprocedimento deve
avvenire in tempi compatibili
con la tempestiva
conclusione
dell'intera procedura
di riduzione compensata
dei pedaggi
autostradali per i transiti
effettuati nell'anno 2015;
Considerato, quindi, che
anche con riferimento alla predetta fase 2
occorre ridefinire i
termini e le modalita' per
la presentazione
delle domande e
della relativa documentazione,
a parziale
modifica ed integrazione della deliberazione n. 6/2016 del
15 giugno 2016;
Delibera:
1. Per le ragioni di cui
in premessa sono eccezionalmente riaperti
i termini di
prenotazione delle domande di riduzione
compensata dei
pedaggi per i transiti
autostradali effettuati nel 2015 a far
data
dalle ore 9,00 del
28 luglio 2016 ed entro e non oltre le
ore 14,00
del 5 agosto 2016.
1.1 Le
prenotazioni dovranno essere
effettuate compilando
apposito file excel acquisibile dall' appendice del manuale d'uso che
e' rinvenibile all'indirizzo internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
e
successivamente, fermo restando il predetto termine delle ore
14,00
del 5
agosto 2016, inviate
con al seguente
indirizzo
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, con PEC
dal seguente oggetto:
«Prenotazione della domanda di
riduzione compensata dei
pedaggi
autostradali 2015 ai sensi
della delibera n. 7/2016».
1.2 I dati cosi' acquisiti saranno nei giorni successivi inseriti
nel sistema al
fine di consentire, successivamente, la
presentazione
della domanda
secondo le modalita' di cui ai paragrafi 2, 3 e 4
della
presente delibera. Il
sistema consentira' di presentare la
domanda
solo dopo che
questo Comitato centrale avra' comunicato,
con pec
dall'indirizzo
albo.autotrasporto@pec.mit.gov.it, il buon esito della
prenotazione.
2. Il paragrafo 13
lettera b) della deliberazione n. 6/2016 del 15
maggio 2016 e' cosi' modificato:
«b)
fase 2: presentazione della domanda, finalizzata:
- all'abbinamento
dei codici cliente con i codici supporto di
rilevazione dei transiti e
con i dati relativi ai veicoli a tal
fine
utilizzati;
- alla verifica, con
riferimento a ciascun
veicolo indicato
nella domanda, della
corrispondenza tra targa
e classe ecologica
dichiarata, nonche'
dell'esistenza di una
carta di circolazione
emessa in favore di
un soggetto esercente attivita' di autotrasporto
di cose in conto
proprio e in conto terzi, a titolo di proprieta',
usufrutto,
vendita con
patto di riservato
dominio o locazione
finanziaria;
- all'acquisizione,
presso il soggetto che ha
presentato la
domanda,
della dichiarazione
relativa all'essere il
veicolo in
disponibilita' presso un'impresa esercente
autotrasporto di cose in
conto proprio o
terzi ad un titolo diverso da quelli risultanti dalla
carta di
circolazione, ovvero detenuto nelle more
degli adempimenti
da parte degli uffici
della motorizzazione civile
relativi
all'emissione della carta di
circolazione.».
3. Al penultimo
capoverso della
deliberazione n. 6/2016 del
15
maggio 2016, erroneamente rinumerato
come paragrafo 16,
e da
intendersi come paragrafo
17, la
lettera b) e' sostituita
dalla
seguente:
«b)
fase 2 (valida per tutti coloro che,
a qualunque titolo,
abbiano effettuato la
prenotazione): dalle ore 9,00 del 21
luglio e
fino alle ore 14,00
del 9 settembre
2016, limitatamente
all'abbinamento
dei codici
cliente con i
codici supporto di
rilevazione dei transiti e
con le informazioni relative ai veicoli
a
tal fine
utilizzati. In tale sede
sara' possibile
evidenziare con
apposito flag quali targhe si riferiscono a veicoli
immatricolati in
altro Stato membro dell'Unione
europea. A conclusione di
tali
operazioni non deve
essere apposta la firma digitale. Per espletare
questa attivita' il sistema mette a disposizione un file in
formato
access che permettera' di
inserire in modo
strutturato le
informazioni
prima descritte;
in questa prima
fase l'analoga
funzionalita' di inserimento puntuale
on-line e' disabilitata.
3.1 A far
data dal 24
agosto 2016 il
sistema rendera'
progressivamente disponibili a ciascun soggetto che ha presentato la
domanda una lista
indicante:
- eventuali targhe che
saranno state erroneamente digitate;
- i numeri di targa di
veicoli immatricolati in
Italia per i
quali non e' stato possibile ritrovare nella banca dati del CED della
motorizzazione una carta di
circolazione intestata all'impresa o alla
cooperativa, al consorzio
o alla societa' consortile ovvero,
infine
ad imprese
riconducibili ad alcuno dei predetti
raggruppamenti, per
le quali sia
stata presentata domanda.
La lista
sopra descritta sara' resa
disponibile attraverso
opportuna funzionalita'; inoltre il sistema offrira'
la possibilita'
di scaricare le
medesime informazioni in formato excel.
3.2 Il soggetto che ha
presentato la domanda dovra' provvedere a:
- correggere targhe
eventualmente digitate in modo errato, oppure
a
- indicare se il
veicolo afferisce comunque
al parco veicolare
dell'impresa o della
cooperativa, del consorzio
o della societa'
consortile - o di
una delle imprese
riconducibili ad alcuno
dei
predetti raggruppamenti
- ad un titolo diverso da
quelli previsti
dall'art. 93 cds ovvero, infine, se il
veicolo e' detenuto nelle more
degli adempimenti da
parte degli uffici della
motorizzazione civile
relativi all'emissione
della carta di circolazione.
A tal fine si dovra' operare tanto nel file precedentemente inviato
quanto attraverso la funzionalita'
riportata al punto
3.1, nella
quale verra' offerta la possibilita' di
gestire tali segnalazioni
attraverso
un'interfaccia in
cui l'utente dovra' indicare
la
motivazione specifica per
cui un
dato veicolo afferisce,
per le
ragioni suddette, al
parco veicolare dell'impresa o
della
cooperativa, del consorzio
o della societa'
consortile - o di una
delle imprese
riconducibili ad alcuno dei predetti raggruppamenti.
Terminate le operazioni
di cui al punto 3.2, il file aggiornato
dovra' essere restituito al sistema
informatico del Portale dell'Albo
tramite apposita
funzione, ancora non firmato digitalmente.
Il sistema verifichera' quindi il file restituito e, se del caso,
potra' segnalare
la necessita' di ulteriori correzioni
e/o
informazioni, con le
medesime modalita' di cui al punto 3.2. Si fa
presente che eventuali
segnalazioni non accettate e valorizzate
ai
sensi della
procedura indicata sub punto 3.2 in tale
fase saranno
scartate e dunque non
saranno riproposte. Durante questa
fase di
scambio di file ancora
non dovra' essere apposta la firma digitale.
La predetta procedura terminera', entro e non oltre la data del 22
settembre 2016, con la
restituzione da parte del sistema informatico
dell'Albo di un file che non presenta piu'
segnalazioni.
Tale file dovra' essere firmato digitalmente, secondo le modalita'
di cui al
paragrafo 15 della deliberazione n. 6/2016
del 15 giugno
2016, entro le ore 17 del 26 settembre 2016, a pena di
esclusione dal
diritto.
4. Entro la data del 23 agosto 2016
il manuale d'uso,
che e'
rinvenibile all'indirizzo internet
www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi
sara' aggiornato
con le istruzioni
coerenti con le
modifiche
procedurali introdotte dal
punto 3 della presente delibera.
5. La presente delibera, assunta per
motivi di urgenza,
sara'
sottoposta a ratifica da
parte del Comitato
centrale nella prima
seduta utile.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 22 luglio 2016
Il
presidente: Di Matteo